Vaccinazioni dei lavoratori nelle aziende. Intervistato il Direttore Generale di IMPRESA
16 Aprile 2021Save The Date FocusWebinar 27 Maggio 2021
6 Maggio 2021In data 22 Aprile 2021 è entrato in vigore il decreto-legge, n. 52, contenente nuove misure per l’avvio graduale della ripresa delle attività economiche, che saranno applicabili a partire dal 26 aprile. Viene prorogato fino al 31 luglio lo stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto.
Zone Gialle:
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile stabilisce le regioni che passano in zona gialla. Per le regioni Abbruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana Umbria, Veneto, Provincie autonome di Trento e Bolzano, cessa l’applicazione delle misure di cui alla “zona arancione” e si applicano le misure di cui alla “zona gialla”, nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto in oggetto.
Spostamenti:
Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.
Certificazioni verdi:
Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.
Spettacoli aperti al pubblico, fiere, convegni e congressi:
Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto, svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
È consentito lo svolgimento in presenza delle fiere dal 15 giugno e dal 1° luglio anche dei convegni e dei congressi. In ogni caso, è possibile svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono l’afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.
Attività di ristorazione:
Dal 26 aprile, nelle zone gialle, le attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio, sono permesse con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore (dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo). Rimane consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti alloggiati.
Sport di squadra, piscine, palestre:
Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.
Attività scolastiche:
Per quanto riguarda le attività scolastiche, fino alla conclusione dell’anno scolastico, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici ecc.). Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti. Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.