Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione
LEGGE 124/2017 (art. 1 commi da 125 a 129) e successive modifiche e variazioni
In considerazione di quanto previsto dalla normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici, le imprese che hanno ricevuto contributi pubblici, hanno l’obbligo di darne pubblicità. La pubblicazione, ove ne sussista l’obbligo, va effettuata sul sito INTERNET delle aziende, mentre per quelle che ne sono sprovviste, possono provvedere alla pubblicazione sul sito INTERNET delle Associazioni di categoria alle quali aderiscono. Di seguito una sintesi indicativa e non esaustiva della normativa. Per un approfondimento completo fare riferimento:
- L. n. 124 del 4 agosto 2017, art.1 commi da 125 a 129;
- L. n. 34 del 30 aprile 2019, art.35 “Obblighi informativi erogazioni pubbliche”.
Obbligo di trasparenza contributi pubblici
Con la legge per il mercato e la concorrenza del 124/2017 (modificata dal c.d. “Decreto Crescita” D.L 34/2019) è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti:
- le sovvenzioni;
- i sussidi;
- i vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato);
- i contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi) o gli aiuti, in denaro o in natura.
Rientrano nelle categorie sopra elencate tutte le agevolazioni non aventi carattere generale e prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevute dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.
Agevolazioni non rientranti nell’obbligo della trasparenza
- Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
- Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese, ad esempio, il credito d’imposta sull’acquisto di beni strumentali.
- Si ritiene che i “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art.1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le motivazioni di seguito indicate:
- i “Contributi a fondo perduto COVID” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, sì di carattere risarcitorio, ma aventi evidentemente carattere generale in quanto concessi ad un numero fortemente elevato di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti, e pertanto non caratterizzano “un rapporto one to one” tra l’Ente erogatore ed il Soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
- oltre che, per questi è già prevista l’iscrizione automatica al “Registro nazionale degli aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012), pertanto sono già automaticamente “pubblicizzati”. Si evidenzia che è richiesta l’indicazione obbligatoria nel modello redditi, sia del quadro di impresa, che nel quadro RS/aiuti di Stato.
I soggetti interessati agli obblighi
I soggetti interessati da tale adempimento sono tutte le imprese – vale a dire le società di capitali, le microimprese, le società di persone e le ditte individuali a prescindere dal regime contabile adottato – nonché le cooperative sociali, le associazioni, le fondazioni e le onlus.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a € 10.000
Per tutti i soggetti sopracitati, l’obbligo di pubblicazione si applica nel momento in cui l’importo monetario effettivamente incassato dei richiamati benefici supera il valore di € 10.000, nel corso del periodo considerato. Si precisa che il richiamato limite di € 10.000 è riferito alla somma di tutti i benefici ricevuti in un anno e deve essere inteso in senso cumulativo, facendo quindi riferimento a tutte le erogazioni complessivamente ricevute e non al singolo beneficio. L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati).
Modalità per la pubblicazione
Le modalità e i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo.
In particolare, le imprese (S.p.A. e S.r.l. di grandi dimensioni, incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio Civilistico in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.
Ciò significa che tutte le società di piccole dimensioni, pur avendo indicato gli aiuti ricevuti in nota integrativa (nel loro bilancio redatto in forma” abbreviata”), hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria. Tra queste società rientrano:
- società di capitali e cooperative sociali che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- società di persone;
- imprese individuali a prescindere dal regime contabile adottato e quindi anche soggetti in contabilità semplificata, in regime dei minimi e/o forfetario.
Scadenza per la pubblicazione contributi pubblici
La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 giugno.
Sanzioni in caso di mancata pubblicazione
Si ricorda inoltre che, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% dell’importo omesso, con un minimo di € 2.000,00. Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione entro novanta giorni dalla contestazione, scatta la revoca del contributo ricevuto, con ovviamente l’onere di restituirlo.
Elenco contributi pubblici delle aziende associate
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., pubblichiamo di seguito l’elenco delle sovvenzioni pubbliche ricevute dalle imprese associate.