Presentazione due nuove bandi
10 Gennaio 2025Introduzione
La fase del trasporto dei rifiuti rappresenta, da sempre, uno dei punti nevralgici della politica comunitaria di settore e le cui normative di emanazione dell’Unione europea hanno sempre ribadito la necessità di un controllo delle spedizioni per prevenire la loro dispersione nell’ambiente.
Recependo le direttive europee, l’Italia ha istituito un registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti.
Questo registro, entrato in vigore nel 15 giugno 2023, prende il nome il R.E.N.T.Ri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), ed intende essere un sistema di tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Gestori Ambientali, ed ha l’obiettivo di migliorare l’assolvimento agli adempimenti delle scritture obbligatorie da parte dei produttori di rifiuti e degli altri soggetti partecipanti alla filiera di gestione.
Questa nuova piattaforma punterà a garantire una tracciabilità trasparente, riducendo i costi operativi per le aziende e semplificando gli obblighi di compilazione dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
Nello specifico, il R.E.N.T.Ri consente di:
- fornire alla pubblica amministrazione un flusso costante di dati sulla movimentazione dei rifiuti, supportando le politiche ambientali e la pianificazione regionale;
- aiutare le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, semplificando le verifiche tramite documenti digitali;
- facilitare gli adempimenti per le imprese, snellendo le procedure con strumenti digitali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- ridurre i tempi di trasmissione dei dati per la rendicontazione e il monitoraggio degli obiettivi europei di recupero e riciclo;
- gestire digitalmente milioni di documenti cartacei.
La struttura del R.E.N.T.Ri
Il R.E.N.T.Ri è articolato in due sezioni:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.
Tale struttura si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che è il soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l’utenza.
Quali sono i soggetti obbligati al Registro elettronico nazionale Rifiuti (R.E.N.T.Ri)
Il Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 indica i soggetti obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri, che individua nelle seguenti categorie:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tempistiche di iscrizione e scadenze
Categoria | Tempistiche |
Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 |
Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti | Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 |
Tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, obbligati ai sensi dell’art. 12, comma 1 | Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 |
Il numero di dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, si iscrivono quando obbligati come produttori secondo le tempistiche riportate sopra.
Cosa deve fare chi non ha l’obbligo di iscrizione al R.E.N.T.Ri
Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al R.E.N.T.Ri, gli adempimenti relativi alla corretta gestione e tracciabilità dei rifiuti potranno continuare ad essere assolti in modalità “cartacea”, tramite la tenuta e la compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
Tuttavia, i soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRi.
È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Il regime sanzionatorio
Inadempimento | Sanzioni applicare |
Mancata o irregolare iscrizione al R.E.N.T.Ri, nelle tempistiche e le modalità definite | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi; Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi. |
Mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite | Sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a € 2.000,00, per i rifiuti non pericolosi; Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 3.000,00 per i rifiuti pericolosi. |